Vetreria Roma Euroglass: Marcatura CE
Il marchio CE (Conformità Europea) rappresenta graficamente la dichiarazione del fabbricante che il prodotto è conforme alle normative vigenti all’interno dell’Unione Europea, in materia di progettazione, produzione e immissione sul mercato.
Se correttamente apposto — e non in modo improprio o fraudolento — il marchio CE garantisce che il prodotto:
Documentazione tecnica e verifiche
La marcatura CE implica che il prodotto sia accompagnato da una documentazione tecnica che includa:
Se correttamente apposto — e non in modo improprio o fraudolento — il marchio CE garantisce che il prodotto:
- è stato progettato e costruito nel rispetto delle normative applicabili;
- è destinato a un uso conforme alle prescrizioni di sicurezza;
- è stato sottoposto a un’analisi dei rischi lungo tutto il ciclo di vita: installazione, utilizzo, manutenzione, smaltimento.
- la costanza delle caratteristiche dichiarate del prodotto;
- la conformità rispetto al progetto originario.
- per singolo pezzo o per lotto di produzione;
- fino al produttore, ai fornitori dei componenti, e alle caratteristiche tecniche dichiarate o testate.
Documentazione tecnica e verifiche
La marcatura CE implica che il prodotto sia accompagnato da una documentazione tecnica che includa:
- calcoli strutturali;
- prove di laboratorio;
- collaudi funzionali;
- ove previsto, la verifica da parte di un organismo notificato che ne attesti la conformità.
Quando è obbligatorio il marchio CE?
La marcatura CE è obbligatoria solo per quei prodotti per i quali esistono specifiche armonizzate a livello dell’Unione Europea e che richiedono espressamente l’apposizione del marchio.
Alcuni prodotti possono ricadere contemporaneamente sotto più direttive o regolamenti europei: prima di apporre la marcatura CE, il fabbricante deve verificare che il prodotto soddisfi tutti i requisiti applicabili.
È vietato apporre la marcatura CE su prodotti:
Alcuni prodotti possono ricadere contemporaneamente sotto più direttive o regolamenti europei: prima di apporre la marcatura CE, il fabbricante deve verificare che il prodotto soddisfi tutti i requisiti applicabili.
È vietato apporre la marcatura CE su prodotti:
- per i quali non esistono specifiche armonizzate UE;
- che non richiedono la marcatura CE secondo la normativa vigente.
Come ottenere il marchio CE
La responsabilità di dichiarare la conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili ricade esclusivamente sul produttore. Per apporre il marchio CE non è necessaria alcuna licenza, ma prima devono essere svolte le seguenti attività:
1. Garantire la conformità ai requisiti UE
Il produttore deve assicurare che il prodotto rispetti tutte le prescrizioni previste dalle direttive e dai regolamenti europei pertinenti.
2. Stabilire la procedura di valutazione
Occorre determinare se:
3. Redigere il fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità del prodotto e includere:
4. Redigere e firmare la Dichiarazione UE di Conformità
Il produttore deve compilare e firmare la Dichiarazione UE di Conformità, assumendosi la piena responsabilità del prodotto immesso sul mercato.
Obblighi dopo l’apposizione del marchio CEUna volta apposto il marchio CE, il produttore deve essere in grado di fornire alle autorità nazionali competenti, su richiesta:
Modalità di apposizione del marchio CE
Il marchio CE deve essere:
1. Garantire la conformità ai requisiti UE
Il produttore deve assicurare che il prodotto rispetti tutte le prescrizioni previste dalle direttive e dai regolamenti europei pertinenti.
2. Stabilire la procedura di valutazione
Occorre determinare se:
- la valutazione di conformità può essere effettuata internamente, oppure
- è necessario coinvolgere un organismo notificato.
3. Redigere il fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità del prodotto e includere:
- documentazione progettuale;
- calcoli;
- prove e collaudi;
- rapporti di prova;
- ogni documento richiesto dalla normativa tecnica applicabile.
4. Redigere e firmare la Dichiarazione UE di Conformità
Il produttore deve compilare e firmare la Dichiarazione UE di Conformità, assumendosi la piena responsabilità del prodotto immesso sul mercato.
Obblighi dopo l’apposizione del marchio CEUna volta apposto il marchio CE, il produttore deve essere in grado di fornire alle autorità nazionali competenti, su richiesta:
- tutte le informazioni tecniche;
- la documentazione giustificativa relativa alla marcatura CE;
- le evidenze della conformità del prodotto.
Modalità di apposizione del marchio CE
Il marchio CE deve essere:
- visibile,
- leggibile,
- indelebile.
- etichette,
- documenti fiscali,
- Dichiarazione delle Prestazioni (DoP),
Dichiarazione delle Prestazioni (DoP)
La Dichiarazione delle Prestazioni (DoP) deve essere rilasciata contestualmente alla fornitura del prodotto, in una delle seguenti modalità:
Contenuti obbligatori della DoP
- in forma cartacea, oppure
- tramite link a un sito web dedicato dal quale il documento può essere scaricato.
Contenuti obbligatori della DoP
- Marchio CE
- Numero progressivo della DoP
- Ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta
- Nome e indirizzo della sede legale del produttore
- Riferimento alla norma armonizzata (hEN) applicabile, con relativo anno di pubblicazione (es.: EN 1279-5:2018, EN 12150-2:2019, EN 14449:2021, ecc.)
- Uso previsto del materiale Esempio: vetrate isolanti per uso in edilizia nelle costruzioni.
- Nome e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato le prove ITT (Initial Type Testing)
- Nome commerciale del prodotto, se disponibile
- Nome commerciale completo dei vetri di base che compongono la vetrata o il prodotto stratificato
- Caratteristiche essenziali, secondo quanto stabilito dalla specifica tecnica armonizzata applicabile
- Prestazioni dichiarate richieste in fase d’ordine (per le prestazioni non determinate deve essere indicato “NPD” – No Performance Determined)
- Resistenza alle forti variazioni di temperatura e alle temperature differenziali
- Resistenza ai carichi di vento, neve e carichi permanenti o imposti (espressi in N/mm²)
- Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP System) (es.: Sistema 1, Sistema 3, Sistema 4, a seconda della norma applicabile)
- luogo e data di emissione della dichiarazione;
- nome, funzione e firma della persona che rilascia la dichiarazione per conto del fabbricante, assumendone la responsabilità.
- Questi elementi completano la validità formale della DoP e attestano che la dichiarazione è stata emessa da un soggetto autorizzato dall’azienda produttrice.