Vetreria Roma Euroglass: Acustica del Vetro
Conseguenze tangibili del quadro normativo
L’inquinamento acustico, generato dalle diverse attività umane, dal traffico in costante aumento, dagli insediamenti civili e dagli impianti industriali sempre più numerosi e complessi, si è trasformato in un problema di vasta portata.
Parallelamente, le aspettative dei cittadini in materia di qualità acustica ambientale sono diventate sempre più elevate, come dimostrano la vivacità e la complessità delle proteste rivolte alle pubbliche amministrazioni e il conseguente moltiplicarsi del contenzioso civile e penale.
A tale quadro si collega il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 1 dicembre 1997), che ha introdotto la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, fissando parametri di riferimento per la tutela della popolazione e dell’ambiente.
L’inquinamento acustico, generato dalle diverse attività umane, dal traffico in costante aumento, dagli insediamenti civili e dagli impianti industriali sempre più numerosi e complessi, si è trasformato in un problema di vasta portata.
Parallelamente, le aspettative dei cittadini in materia di qualità acustica ambientale sono diventate sempre più elevate, come dimostrano la vivacità e la complessità delle proteste rivolte alle pubbliche amministrazioni e il conseguente moltiplicarsi del contenzioso civile e penale.
A tale quadro si collega il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 1 dicembre 1997), che ha introdotto la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, fissando parametri di riferimento per la tutela della popolazione e dell’ambiente.
Premesse normative al decreto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Articolo 1 – Campo di applicazione
Articolo 2 – Valori limite di emissione
I valori limite di emissione, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si riferiscono alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.
Articolo 3 – Valori limite assoluti di immissione
Articolo 4 – Valore limite differenziale di immissione
Articolo 5 – Infrastrutture dei trasporti
Articolo 6 – Valori di attenzione
Articolo 7 – Valore di qualità
Articolo 8 – Norme transitorie
Articolo 9 – Abrogazioni
Articolo 10 – Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 14 novembre 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Romano Prodi
Il Ministro dell’Ambiente: Antonio Calzolaio
Il Ministro della Sanità: Rosy Bindi
- visto l’articolo della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
- visto il DPCM 1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;
- considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore con le indicazioni fornite dall’Unione Europea;
- su proposta del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità;
Articolo 1 – Campo di applicazione
- Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione umana al rumore.
- I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle indicate al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla medesima legge n. 447/1995.
Articolo 2 – Valori limite di emissione
I valori limite di emissione, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si riferiscono alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.
- I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 447/1995, sono quelli indicati nella Tabella B allegata al presente decreto, fino all’emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le medesime procedure del presente decreto. Tali valori si applicano a tutte le aree del territorio circostante, secondo la rispettiva classificazione in zone.
- I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
- I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 447/1995, nonché dei singoli macchinari costituenti sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.
Articolo 3 – Valori limite assoluti di immissione
- L’insieme delle sorgenti sonore è disciplinato dai valori indicati nella Tabella C.
- Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, nonché per le altre sorgenti sonore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti della Tabella C non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai decreti attuativi. Al di fuori di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
- All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al comma 2 devono rispettare i limiti della Tabella B. Le sorgenti sonore ulteriori, nel loro insieme, devono rispettare i limiti della Tabella C, secondo la classificazione assegnata alla fascia.
Articolo 4 – Valore limite differenziale di immissione
- I valori limite differenziali di immissione, definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono fissati in:
- 5 dB per il periodo diurno;
- 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi.
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto gli effetti del rumore sono da ritenersi trascurabili: a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB durante il periodo diurno e a 40 dB durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, è inferiore a 35 dB durante il periodo diurno e a 25 dB durante il periodo notturno.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;
- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
Articolo 5 – Infrastrutture dei trasporti
- I valori limite assoluti di emissione relativi alle singole infrastrutture di trasporto, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la loro estensione, sono fissati con i decreti attuativi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Articolo 6 – Valori di attenzione
- I valori di attenzione, espressi come livelli continui o equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono: a) se riferiti ad un’ora, i valori della Tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se riferiti ai tempi di riferimento, i valori della Tabella C.
Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta l’intervallo entro il quale si intende caratterizzare il territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La durata di tale intervallo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità nel lungo periodo. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo prestabilito che consente la valutazione di realtà specifiche locali. - Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 della legge n. 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, nelle quali i piani devono essere adottati solo in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b).
- I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.
Articolo 7 – Valore di qualità
- I valori di qualità, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, sono indicati nella Tabella D allegata al presente decreto.
Articolo 8 – Norme transitorie
- In attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’articolo 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991.
- Il superamento dei limiti di cui al comma 1 comporta l’adozione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della legge n. 447/1995, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo.
- Fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 3, lettera c) della legge n. 447/1995, la strumentazione e le modalità di misura del rumore restano quelle stabilite nell’allegato B del DPCM 1 marzo 1991.
Articolo 9 – Abrogazioni
- Con effetto dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 1 del DPCM 1 marzo 1991.
Articolo 10 – Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 14 novembre 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Romano Prodi
Il Ministro dell’Ambiente: Antonio Calzolaio
Il Ministro della Sanità: Rosy Bindi
Tabella A: Classificazione del Territorio Comunale (art. 1)
Tabella B: Valori Limite di Emissione - Leq in dB (A) - (art.2)
Tabella C: Valori Limiti Assoluti di Immissione - Leq in dB (A) - (art. 3)
Tabella D: Valori di Qualità - Leq in dB (A) - (art.7)
D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (pubblicato in G.U. Serie generale n. 297 del 22 Dicembre 1997)
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
DECRETA:
Articolo 1 – Campo di applicazione 1
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Valori limite
Articolo 4 – Entrata in vigore
Grandezze di riferimento
Definizioni, metodi di calcolo e misure
A. Indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni tra ambienti (R’₍w₎), determinato secondo la norma UNI 8272:1987, parte 7, paragrafo 5.1.
B. Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D₂m,nT₍w₎), calcolato applicando le medesime procedure previste per il punto precedente.
C. Indice del livello di rumore di calpestio normalizzato dei solai (L’n₍w₎), determinato secondo la procedura indicata nella norma UNI 8272:1987, parte 7, paragrafo 2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità generata dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti valori limite:
a) 35 dB(A) LAmax, misurati con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misurazioni del livello sonoro devono essere effettuate nell’ambiente in cui il rumore risulta più elevato, che deve essere diverso dal locale in cui ha origine la sorgente.
Nota: per quanto riguarda gli edifici scolastici, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli stabiliti dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
- preso atto dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- esaminata la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, contenente i criteri per la valutazione e il collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;
- vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;
- considerato il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- ritenuta la necessità di definire criteri e metodologie per la limitazione dell’inquinamento acustico all’interno degli ambienti abitativi;
- su proposta del Ministro dell’Ambiente, d’intesa con i Ministri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
DECRETA:
Articolo 1 – Campo di applicazione 1
- Il presente decreto, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore presenti all’interno degli edifici, nonché i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, con l’obiettivo di limitare l’esposizione delle persone al rumore.
- I requisiti acustici delle sorgenti sonore non rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 sono definiti dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Articolo 2 – Definizioni
- Ai fini dell’applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono classificati nelle categorie riportate nella Tabella A.
- Sono considerati componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Rientrano tra i servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono invece servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
- Le grandezze utilizzate ai fini dell’applicazione del presente decreto sono definite nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento.
Articolo 3 – Valori limite
- Al fine di contenere l’esposizione delle persone al rumore, nella Tabella B sono indicati i valori limite delle grandezze che definiscono i requisiti acustici passivi degli elementi costruttivi e delle sorgenti sonore interne agli edifici.
Articolo 4 – Entrata in vigore
- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore trascorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Grandezze di riferimento
Definizioni, metodi di calcolo e misure
- Le grandezze utilizzate per la caratterizzazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono le seguenti:
- Tempo di riverberazione (T), definito secondo la norma ISO 3382:1975.
- Potere fonoisolante apparente (R’) degli elementi di separazione tra ambienti, determinato secondo la norma EN ISO 140‑5:1996.
- Isolamento acustico standardizzato di facciata (D₂m,nT), definito dalla relazione:
- D2m,nT = D2m + 10 log (T/T0) dove:
- D2m = L1,2m − L2 è la differenza di livello;
- L1,2m è il livello di pressione sonora misurato a 2 metri dalla facciata, generato dal rumore da traffico (se prevalente) oppure da una sorgente sonora con incidenza di 45° sulla facciata;
- L2 è il livello di pressione sonora misurato all’interno dell’ambiente;
- T è il tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente;
- T0 è il tempo di riferimento.
- Livello di rumore di calpestio normalizzato (L’n,w), determinato secondo la norma EN ISO 140‑6:1996.
- L ASmax, ossia il livello massimo di pressione sonora ponderata A, misurato con costante di tempo slow.
- LAeq, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.
A. Indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni tra ambienti (R’₍w₎), determinato secondo la norma UNI 8272:1987, parte 7, paragrafo 5.1.
B. Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D₂m,nT₍w₎), calcolato applicando le medesime procedure previste per il punto precedente.
C. Indice del livello di rumore di calpestio normalizzato dei solai (L’n₍w₎), determinato secondo la procedura indicata nella norma UNI 8272:1987, parte 7, paragrafo 2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità generata dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti valori limite:
a) 35 dB(A) LAmax, misurati con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misurazioni del livello sonoro devono essere effettuate nell’ambiente in cui il rumore risulta più elevato, che deve essere diverso dal locale in cui ha origine la sorgente.
Nota: per quanto riguarda gli edifici scolastici, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli stabiliti dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
Tabella A: Classificazioni, degli ambienti abitativi (art. 2)
Categoria A |
Edifici adibiti a residenza o assimilabili |
Categoria B |
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili |
Categoria C |
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili |
Categoria D |
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili |
Categoria E |
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili |
Categoria F |
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili |
Categoria G |
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili |
Tabella B: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici
(*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.